La loro utilità è riconosciuta da tutti – una tenda da sole permette di ombreggiare e raffrescare zone che altrimenti risulterebbero poco sfruttabili – mentre quello che non tutti sanno è che quando ci si trova in determinati contesti sono necessarie delle autorizzazioni per la loro installazione.
Ci si riferisce in particolare ai prospetti (soprattutto quelli aggettante sulla pubblica via) di palazzi e costruzioni di rilevanza storico-artistica – che nella maggior parte dei casi richiedono l’autorizzazione alla sovraintendenza competente – e ai contesti condominiali.
In quest’ultimo caso, alle questioni pubbliche (in alcuni comuni, ad esempio, vigono le cosiddette ordinanze sul colore) si aggiungono quelle proprie del condominio, vale a dire:
- l’alterazione del decoro architettonico:
si intende con questa dicitura un peggioramento dell’estetica dell’edificio, che provoca di conseguenza un danno economico sia alle parti comuni che a quelle di proprietà esclusiva; onde evitarlo sarebbe bene ottenere il preventivo consenso di tutti i condomini (che non sarà comunque servito e non metterà al riparo da eventuali azioni legali nel caso in cui l’installazione risultasse comunque deleteria per l’estetica, perché magari non eseguita a regola d’arte); - il rispetto del regolamento condominiale:
questo potrebbe contenere particolari norme relativamente all’installazione delle tende (ad esempio in merito a dimensioni, colore, ecc.), ma mai il divieto della loro installazione; se quindi le caratteristiche sono contenute in un regolamento di condominio, il singolo condòmino potrà installare esclusivamente il modello predefinito, in caso contrario gli altri condomini lo possono citare davanti al giudice per rimuovere le tende (se, come detto prima, ritengono che sia stato leso il decoro estetico dell’edificio); - l’autorizzazione per l’apposizione dei ganci:
la questione nasce perché i ganci vanno affissi al sottobalcone dell’unità immobiliare sovrastante; per uscire dall’impasse è bene tenere presente la distinzione tra balconi aggettanti (che costituiscono un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, per cui appartengono in via esclusiva al proprietario di questa) e balconi incassati (la cui proprietà è divisa a metà), per cui:- nel caso di balcone aggettante privo di elementi in grado di connotare l’estetica del palazzo, il condomino interessato all’installazione chiederà il permesso d’apporre i ganci al proprietario dell’unità immobiliare sovrastante;
- nel caso di presenza di elementi che caratterizzano il decoro del condominio, l’autorizzazione andrà chiesta all’assemblea condominiale;
- nel caso di balcone incassato non dovrà essere chiesto nessun permesso.
Non è invece necessario rispettare alcuna distanza tra gli appartamenti, non trattandosi di nuove costruzioni (tanto è vero che non è previsto il permesso di costruire); tuttavia è indispensabile che la tenda sia in stoffa (apribile e chiudibile con manovella o motorino), di modo da non compromettere la circolazione dell’aria e la fruizione della luce (diverso sarebbe il discorso se si trattasse di una pergotenda).
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Detrazioni fiscali tende da sole
Come accennato l’utilità delle tende da sole è nota e conosciuta: ombreggiando contribuiscono a rinfrescare, e questo si traduce in un minor ricorso alla ventilazione e raffrescamento forzati, con un abbattimento delle energie richieste allo scopo, e dunque una maggiore salvaguardia ambientale.
Ecco perché la spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di una tenda da sole può beneficiare della detrazione fiscale IRPEF del 50% (come tutti gli altri interventi finalizzati al risparmio energetico).
Affinché si possa beneficiare delle detrazioni, tuttavia, è indispensabile che:
- la tenda da sole sia conforme alle caratteristiche previste dalle norme tecniche EN13561 e EN13659;
- i pagamenti avvengano tramite “bonifico parlante”.
Preventivi tende da sole
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